La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ( CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 75 del 19 marzo 2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18/2012n. 179, convertito, con modificazioni, nella lg. 17/2012 n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Viene sostanzialmente riconosciuto lo sdoppiamento del termine della notifica a mezzo pec – qualora eseguita tra le 21 e le 24 –  per il notificante da una parte e per il destinatario dell’altra. In tali casi, quindi, per il notificante il termine per la notifica è da considerarsi rispettato purché la ricevuta di accettazione sia generata entro le 24 dell’ultimo giorno, mentre per il destinatario il termine decorre dal giorno successivo

E’ questa un’interpretazione che prende atto delle potenzialità offerte dai nuovi mezzi tecnologici e semplifica l’attività di chi procede alla notificazione, senza intaccare e gravare l’attività di chi la riceve.

In sostanza, ferma la tutela del destinatario della notifica – che dopo le 21 non può essere “gravato” dell’onere di controllare la propria casella PEC (a garanzia del diritto al riposo in fascia notturna) – la Corte ha ritenuto che estendere anche al notificante la fictio iuris contenuta nella seconda parte della norma in esame (per cui il perfezionamento della notifica eseguita dopo le 21.00 è differito alle ore 7 del giorno successivo) non fosse compatibile con il pari diritto per il notificante di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.

Quest’ultimo, pertanto, potrà notificare ogni atto, evitando ogni decadenza, anche dopo le ore 21.00, ma entro le ore 24.00 del giorno di scadenza.