Il nostro ordinamento prevede che determinate clausole, dette “clausole vessatorie”, debbano essere specificamente approvate per iscritto.
Capita tuttavia che i moduli che contengono tali clausole siano scritti in caratteri minuscoli, ai limiti della illeggibilità ovvero che le pagine siano stampate in modo non corretto e che quindi risulti omessa qualche parola. Cosa può fare il consumatore per difendersi da tali iniquità?
La Corte di Cassazione in una risalente sentenza (11 ottobre 1973, n. 2562), ha affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art. 1341 cod. civ. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità. Tale orientamento, tuttora ribadito dai Giudici di Legittimità (Cass 3307/2018) e dall’ABF, comporta che ove il consumatore non sia in grado di leggere una o più clausole del contratto che sta per firmare, debba chiedere a controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile. Secondo i Giudici infatti il consumatore che si sia limitato a sottoscrivere la clausola senza avere esattamente contezza di quanto stesse firmando non può in un secondo momento lamentare in sede giudiziale di non aver esattamente compreso la portata della clausola che ha specificamente sottoscritto.
Un appunto potrebbe tuttavia essere mosso al ragionamento dei Giudici di Legittimità e cioè che il disposto dell’art. 1341 c.c. debba essere integrato e letto alla luce delle regole del diritto dei consumatori. L’art. 35 cod. cons., disponendo che «nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile», codifica, secondo parte della dottrina, un principio di trasparenza contrattuale. In altre parole, colui che predispone il contratto dovrebbe rendere pienamente conoscibili al consumatore le condizioni contrattuali, al fine di consentirgli un’informazione completa e adeguata. Pertanto il consumatore è certamente tenuto ad utilizzare l’ordinaria diligenza nel controllare le disposizioni predisposte dal professionista, ma è altresì onere di quest’ultimo informare in maniera adeguata il consumatore del loro contenuto.
Avv. Simona Mariani